Art. 6.

      1. Le società di mutuo soccorso possono stipulare convenzioni e accordi anche con le aziende sanitarie locali, con le associazioni sanitarie di categoria e con qualsiasi soggetto che fornisce assistenza al Servizio sanitario nazionale, nell'ambito dell'azione di promozione di forme integrative dell'assistenza sanitaria esercitata dalle regioni. Possono altresì stipulare convenzioni per la gestione anche dei fondi integrativi costituiti in sede di contrattazione aziendale o di categoria.